Riforma elettorale (Bozza - 10 ottobre 2012)

Relatore: MALAN
DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. -- 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio, pari a 76 seggi, alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale.
3. Per ciascuna lista circoscrizionale, composta da due distinti elenchi, sono eletti, per una quota pari ai due terzi dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati inseriti nel primo elenco in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori e, per la restante parte, i candidati inseriti nel secondo elenco in base all'ordine di presentazione»;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Con il decreto di cui al primo comma e con gli stessi criteri utilizzati per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma medesimo, sono distribuiti tra le circoscrizioni, con arrotondamento all'unità più prossima, i 541 seggi da ripartire in ragione proporzionale. I seggi da attribuire come premio sono determinati, per ciascuna circoscrizione, come differenza tra il numero dei seggi complessivi assegnati alla circoscrizione e il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale»;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nel primo elenco della lista votata, di cui all'articolo 18-bis, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

d) all'articolo 7, primo comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) i componenti delle Giunte regionali;»;

e) all'articolo 18-bis, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da due elenchi di candidati. Il primo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base ai voti di preferenza espressi dagli elettori ed è formato da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base all'ordine di presentazione e il loro numero non può essere superiore a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati dei due elenchi, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.
3-bis. A pena di inammissibilità della lista, nell'insieme dei candidati compresi nel primo elenco nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, e nell'ambito del secondo elenco i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere.»;

f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«1. Nessun candidato può essere incluso, neppure con il medesimo contrassegno, in più di un primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può, neppure con il medesimo contrassegno, essere incluso in più di tre di ciascun secondo elenco  di cui all'articolo 18-bis, comma 3, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Ogni candidato può essere inserito contestualmente sia nel primo sia nel secondo elenco della medesima lista. Il candidato risultato eletto in più elenchi deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85.»;

g) all'articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Accanto a ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti preferenza.»;

h) all'articolo 58:
1) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere la preferenza in favore del candidato o dei candidati prescelti compresi nella medesima lista, scrivendo il loro cognome, ed eventualmente il nome, sulle apposite righe»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato incluso nel secondo elenco e non presente anche nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso una o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo.»;

i) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:
«Art. 68. -- 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto e le eventuali preferenze e passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la ripone nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Il segretario prende nota, dei voti di ciascuna lista e di quelli di preferenza, assieme ad altro scrutatore designato dal presidente.
2. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale»;

l) all'articolo 71, primo comma, numero 2), dopo le parole: «voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;

m) all'articolo 77:
1) al comma 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Compila quindi, per ciascuna lista, una graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente di preferenze. A parità di cifra individuale, è inserito prioritariamente nella graduatoria il candidato più anziano di età»;
2) al comma 2, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»;

n) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. -- 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
    •    determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
    •    determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;
    •    individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;
    •    individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di seggi, alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;
    •    comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4);
    •    per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), divide la cifra elettorale di cui al numero 2) successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio; alla lista o alla coalizione di liste di cui al numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;
    •    procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 6), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;
o) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. -- 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 4):
1) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:
a) per un numero pari ai due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima, dei seggi ai quali la lista ha diritto, i candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis);
b) per i restanti seggi da assegnare alla lista, i candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, in base all'ordine di presentazione;
2) qualora una lista abbia diritto ad un numero di seggi pari a due, in deroga al numero 1) del presente comma, proclama eletto un candidato per ciascuno dei due elenchi di cui all'articolo 18-bis, comma 3; qualora una lista abbia diritto a un solo seggio, proclama eletto il capolista del secondo elenco di candidati di cui al medesimo comma 3;
3) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e residuino ancora seggi da attribuire a tale lista, sono proclamati eletti i candidati compresi nel secondo elenco che seguono quelli già eventualmente proclamati, in base all'ordine di presentazione; qualora invece la lista abbia esaurito il numero di candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono proclamati eletti i candidati compresi nel primo elenco che seguono nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis);
4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui ai numeri precedenti, ai fini di cui al comma 2.
2. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali di cui al comma 1, numero 5), qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di entrambi gli elenchi di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella circoscrizione, assegna i seggi a tale lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi del comma 1, numero 1), del presente articolo. Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del citato comma 1, numero 1). L'esito delle operazioni di cui al presente comma è comunicato agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni»;

p) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:
a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1-bis), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3;
b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.
2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 18-bis, comma 3, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, numero 4). Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 2».

2. In sede di prima applicazione della previsione di cui alla lettera a-bis) del primo comma dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del presente articolo, la causa di ineleggibilità ivi prevista non ha effetto qualora le funzioni esercitate siano cessate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi espressi nell'insieme delle regioni, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale.
2-bis. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi da ripartire in ragione proporzionale, con arrotondamento all'unità più prossima.»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per ciascuna lista circoscrizionale, composta da due distinti elenchi ai sensi dell'articolo 9, comma 4, sono eletti, per una quota pari ai due terzi dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati inseriti nel primo elenco in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori e, per la restante parte, i candidati inseriti nel secondo elenco in base all'ordine di presentazione.
1-ter. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nel primo elenco della lista votata, di  cui all'articolo 9, comma 4, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

c) nel titolo II, all'articolo 7 è premesso il seguente:
«Art. 6-bis. -- 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente»;

d) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da due elenchi di candidati. Il primo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base ai voti di preferenza espressi dagli elettori ed è formato da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base all'ordine di presentazione e il loro numero non può essere superiore a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati dei due elenchi, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.
4-bis. A pena di inammissibilità della lista, nell'insieme dei candidati compresi nel primo elenco nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, e nell'ambito del secondo elenco i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere.
4-ter. Nessun candidato può essere incluso, neppure con il medesimo contrassegno, in più di un primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può, neppure con il medesimo contrassegno, essere incluso in più di tre di ciascun secondo elenco  di cui all'articolo 18-bis, comma 3, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
4-quater. Ogni candidato può essere inserito contestualmente sia nel primo sia nel secondo elenco della medesima lista. Il candidato risultato eletto in più elenchi deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361»;

e) all'articolo 10:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 6-bis»;
2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 23 del predetto testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361»;

f) all'articolo 11, il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Accanto a ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti preferenza.»;

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. -- 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta; l'elettore può esprimere l'eventuale voto di preferenza in favore del candidato o dei candidati prescelti compresi nella medesima lista, scrivendo il loro cognome, ed eventualmente il nome, sulle apposite righe di cui all'articolo 11, comma 3.
2. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato incluso nel secondo elenco e non presente anche nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso uno o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo.»;

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. -- 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e di ogni coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione rispettivamente dalla lista o dalla coalizione di liste;
b) determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Compila quindi, per ciascuna lista, una graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente di preferenze; a parità di cifra individuale, è inserito prioritariamente nella graduatoria il candidato più anziano di età;
c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista di cui alla lettera a) nonché, ai fini di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione»;

i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. -- 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

    •    determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
    •    determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuna coalizione di liste, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;
    •    individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;
    •    individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di seggi, alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;
    •    comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4).
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

l) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis. -- 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4):
1) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizione di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista o alla coalizione di liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;
2) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:
a) per un numero pari ai due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima, dei seggi ai quali la lista ha diritto, i candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);
b) per i restanti seggi da assegnare alla lista, i candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, in base all'ordine di presentazione;
3) qualora una lista abbia diritto ad un numero di seggi pari a due, in deroga a quanto previsto al numero 2) del presente comma, proclama eletto, un candidato per ciascuno dei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4; qualora una lista abbia diritto a un solo seggio, proclama eletto il capolista del secondo elenco di candidati di cui al medesimo comma 4;
4) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, e residuino ancora seggi da attribuire a tale lista, sono proclamati eletti i candidati compresi nel secondo elenco che seguono quelli già eventualmente proclamati, in base all'ordine di presentazione; qualora invece la lista abbia esaurito il numero di candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, sono proclamati eletti i candidati compresi nel primo elenco che seguono nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);
5) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di entrambi gli elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, i seggi sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del numero 1) del presente comma»;

m) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. -- 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:
a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4;
b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi del secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.
2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 4). Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 5)».


Art. 3.
(Modifiche alle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n.459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. -- 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui al medesimo comma»;
b) all'articolo 12, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento».

Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.