Riforma elettorale - Proposta di testo unificato

relatore: Bianco - Bozza, 10 ottobre 2012
Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)



1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. -- 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso a favore di candidati in collegi uninominali, collegati a liste concorrenti nelle circoscrizioni.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico e in 309 collegi uninominali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale sulla base dei voti espressi ai singoli candidati nei collegi uninominali, con l'attribuzione di un premio, pari a 76 seggi, alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale.
3. Per ciascuna lista sono eletti, per una quota pari al 50 per cento dei seggi da attribuire nella circoscrizione, con arrotondamento all’unità più prossima, i candidati presentatisi nei collegi uninominali, collegati alla medesima lista, che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel rispettivo collegio uninominale e, per la restante quota, i candidati inseriti nella lista circoscrizionale in base all’ordine di presentazione.»;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Con il decreto di cui al primo comma e con gli stessi criteri utilizzati per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma medesimo, sono distribuiti tra le circoscrizioni, con arrotondamento all'unità più prossima, i 541 seggi da ripartire in ragione proporzionale. I seggi da attribuire come premio sono determinati, per ciascuna circoscrizione, come differenza tra il numero dei seggi complessivi assegnati alla circoscrizione e il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale»;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, che si intende espresso anche a favore della lista circoscrizionale alla quale è collegato il candidato prescelto.»;

d) all'articolo 7, primo comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) i componenti delle Giunte regionali;»;

e) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. -- 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati che si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista alla quale il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non sia presentata, ovvero sia ricusata, la lista circoscrizionale alla quale il candidato ha dichiarato di collegarsi.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale alla quale egli è collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista alla quale il candidato è collegato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Si applicano anche alle candidature nei collegi uninominali le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.»;

f) all'articolo 18-bis, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e candidate, presentati in ordine alternato. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non superiore a un terzo del totale dei seggi della circoscrizione e comunque non superiore a dieci. Nessuno può essere candidato in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno.
3-bis. A pena di inammissibilità delle liste e delle candidature a ciascuna di esse collegate nei collegi uninominali, nell'insieme dei candidati compresi in una lista circoscrizionale e dei candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore»;

g) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«1. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Ogni candidato può presentarsi sia in un collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale cui è collegato. Il candidato risultato eletto sia nel collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale deve esprimere opzione ai sensi dell’articolo 85.»;

h) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) dichiara nulle le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;
6-ter) dichiara nulle le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e le candidature nei collegi uninominali di candidati che non risultino collegati a una lista circoscrizionale validamente presentata;
6-quater) dichiara nulle le candidature nelle liste circoscrizionali di candidati che hanno accettato la candidatura in più di una lista»;

i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. -- 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato sarà riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso;
2) comunica ai delegati delle liste e dei candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
3) trasmette immediatamente alla prefettura -- ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 4);
4) provvede, per mezzo della prefettura -- ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione»;

l) all'articolo 31, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico rettangolo, su un'unica colonna; nello spazio accanto ad ogni contrassegno si trova a sinistra il nome del candidato nel collegio uninominale. L'ordine dei contrassegni delle liste sulla scheda è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre»;

m) all'articolo 58, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e il nome del candidato nel collegio uninominale»;

n) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
«Art. 59. -- 1. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale»;

o) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:
«Art. 68. -- 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il nominativo del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è collegato e passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la ripone nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Il segretario prende nota, dei voti di ciascun candidato, assieme ad altro scrutatore designato dal presidente.
2. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale»;

p) l’articolo 77 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. -1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il numero di voti più elevato; in caso di parità tra due o più candidati, proclama eletto tra essi il più anziano di età;
2) determina la graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla medesima lista, disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali calcolate dividendo il totale dei voti validi ottenuto da ciascuno di essi per il totale dei voti validi espressi in favore di tutti i candidati nel medesimo collegio. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;
3) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato ad essa collegato, calcolate ai sensi del numero 2);
4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste ai sensi dell'articolo 14-bis, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista che compone la coalizione, calcolate ai sensi del numero 3);
5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali a seguito delle operazioni di cui al numero 1), il totale dei voti validi della circoscrizione e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, calcolata ai sensi del numero 3), e di ciascuna coalizione di liste, calcolata ai sensi del numero 4)»;

q) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. -- 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
    •    determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
    •    determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione medesima; individua quindi le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale è pari almeno al 15 per cento del totale nazionale dei voti validi;
    •    individua quindi le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 5 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi. Tali liste, salvo quanto stabilito ai numeri 4) e 5), sono escluse dalla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi alla assegnazione dei seggi;
    •    in deroga a quanto stabilito al numero 3), ammette alla assegnazione dei seggi: le liste che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi in non meno di cinque circoscrizioni; le liste appartenenti ad una coalizione la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 15 per cento dei voti validi e la cui cifra elettorale sia almeno pari al 4 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi; nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;
    •    in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse alla assegnazione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse; individua altresì la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la cifra elettorale nazionale più elevata;
    •    verifica se gli uffici centrali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi. In caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati con tali proclamazioni e lo sottrae al totale di 617 seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; al risultato così ottenuto si detraggono ulteriori 76 seggi da assegnare ai sensi del numero 8); il risultato di tali operazioni costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse;
    •    procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa alla attribuzione dei seggi successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire ai sensi del numero 6) e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
    •    alla lista o alla coalizione di liste che ha ottenuto la cifra elettorale nazionale più elevata assegna ulteriori 76 seggi. Nel caso in cui gli ulteriori 76 seggi debbano essere assegnati ad una coalizione di liste, questi sono ripartiti tra le liste tra loro collegate; a tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista collegata ammessa per numeri interi successivi sino a concorrenza dei 76 seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
    •    verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi dei numeri 7) e 8), gli uffici centrali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi dei numeri 7) e 8) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:
9.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui ai numeri 7) e 8) e secondo le modalità di cui all'articolo 84;
9.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6) la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati nei collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 7) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo;
10) determina il numero totale di seggi attribuiti a ciascuna coalizione di liste, sommando i seggi attribuiti a ciascuna lista con le operazioni di cui ai numeri 7), 8) e 9).
2. Compiute le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista e a ciascuna coalizione di liste ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10). A tal fine:
1) determina il quoziente elettorale nazionale della lista o della coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di maggioranza, dividendo la cifra elettorale nazionale di tale lista o coalizione di liste per il totale dei seggi complessivamente attribuiti alla medesima lista o coalizione;
2) determina il quoziente elettorale nazionale delle altre liste e delle altre coalizioni di liste ammesse alla ripartizione dei seggi, dividendo il totale delle cifre elettorali di tali liste e coalizioni di liste per il totale dei seggi complessivamente attribuiti alle medesime liste e coalizioni;
3) determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista o alla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio, dividendo la cifra elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 3) e 4), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 1) del presente comma;
4) determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle altre liste e alle altre coalizione di liste, dividendo la cifra elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 3) e 4), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 2) del presente comma;
5) moltiplica, quindi, ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista e a ciascuna coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizioni per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste o coalizioni che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
6) accerta successivamente se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista e a ciascuna coalizione corrisponda al numero dei seggi da assegnare. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista o coalizione di liste che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste o coalizioni di liste, dalla lista o coalizione che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste e le altre coalizioni di liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista o alla coalizione in quelle circoscrizioni nelle quali tale lista o coalizione li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre la lista o la coalizione di liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste o coalizioni di liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste o coalizioni di liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista o colaizione con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista o al gruppo di liste apparentate eccedentari sono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li abbiano ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista o al gruppo di liste apparentate deficitari sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
3. Compiute le operazioni di cui al comma 2 l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste apparentate. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascun gruppo di liste apparentate dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse per il numero di seggi assegnati al gruppo di liste apparentate nella circoscrizione ai sensi del comma 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista apparentata per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del comma 2. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
4. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'ufficio centrale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati nei collegi uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito della assegnazione di cui al comma 3. In caso positivo, i seggi eccedentari sono sottratti alle altre liste cui spettano seggi nella medesima circoscrizione, a partire dalla lista che ha conseguito la cifra elettorale più bassa.
5. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

r) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. -- 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 4):
1) procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi assegnati alla circoscrizione tra le liste ammesse in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa per numeri interi successivi, iniziando dal numero 1, sino a concorrenza dei seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista o alla coalizione di liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;
2) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 1), siano stati proclamati eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista regionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 1) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:
2.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 1);
2.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi tra le liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi assegnati la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali regionali a candidati nei collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 1) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali regionali della lista o delle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo.
3) L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista, secondo l'ordine della graduatoria e fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista, compresi quelli che siano stati candidati anche nella lista medesima, ferme restando, in ogni caso, le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).
4) Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 3, una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, i predetti seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai candidati nei collegi uninominali non eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), collegati alla medesima lista e che risultino più in alto nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), sino alla decorrenza del totale dei seggi da assegnare ad essa.
5) Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia comunicazione all'Ufficio centrale nazionale»;

s) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:
«Art. 86. -- 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche sopravvenuta è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella lista circoscrizionale, se risulta vacante il seggio di un deputato eletto nella lista circoscrizionale, ovvero al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), qualora risulti vacante il seggio di un deputato eletto nella graduatoria medesima. Qualora cessi dalla carica il deputato proclamato nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), si dà luogo ad elezione suppletiva.
2. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.
3. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».


Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale sulla base dei voti espressi ai singoli candidati nei collegi uninominali, con l'attribuzione di un premio pari 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi espressi nell'insieme delle regioni, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale.
2-bis. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi da ripartire in ragione proporzionale, con arrotondamento all'unità più prossima e i collegi uninominali, in un numero pari al cinquanta per cento del totale dei seggi in palio nel territorio nazionale, con arrotondamento all’unità più prossima»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per ciascuna lista circoscrizionale sono eletti, per una quota pari al 50 per cento dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati nei collegi uninominali sulla base dei voti ottenuti da ciascuno di essi e, per la restante parte, i candidati inseriti in un’apposita lista in base all'ordine di presentazione.
1-ter. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, che si intende espresso anche a favore della lista circoscrizionale alla quale è collegato il candidato prescelto»;

c) nel titolo II, all'articolo 7 è premesso il seguente:
«Art. 6-bis. -- 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente»;

d) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
« 4. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e candidate, presentati in ordine alternato. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non superiore a un terzo del totale dei seggi della circoscrizione e comunque non superiore a dieci. Nessuno può essere candidato in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno. A pena di inammissibilità delle liste e delle candidature a ciascuna di esse collegate nei collegi uninominali, nell'insieme dei candidati compresi in una lista circoscrizionale e dei candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima lista nessuno dei due sessi
4-bis. 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati che si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista alla quale il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non sia presentata, ovvero sia ricusata, la lista circoscrizionale alla quale il candidato ha dichiarato di collegarsi. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale alla quale egli è collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista alla quale il candidato è collegato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Si applicano anche alle candidature nei collegi uninominali le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
4-ter. Ogni candidato può presentarsi sia in un collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale cui è collegato. Il candidato risultato eletto sia nel collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale deve esprimere opzione ai sensi dell’articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

e) all'articolo 10:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 6-bis»;
2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 23 del predetto testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361»;

f) all'articolo 11, il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Accanto a ogni contrassegno di lista sono indicati i nominativi dei candidati nei collegi uninominali.»;

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. -- 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale»;

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. -- 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361:
a)  determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che abbia ottenuto il numero di voti più elevato; in caso di parità tra due o più candidati, proclama eletto tra essi il più anziano di età;
b) determina la graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla medesima lista, disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali calcolate dividendo il totale dei voti validi ottenuto da ciascuno di essi per il totale dei voti validi espressi in favore di tutti i candidati nel medesimo collegio. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;
c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato ad essa collegato, calcolate ai sensi del numero 2);
d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali a seguito delle operazioni di cui al numero 1), il totale dei voti validi della regione e la cifra elettorale regionale di ciascuna lista calcolata ai sensi del numero 3)»;

i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. -- 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

    •    determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
    •    determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuna coalizione di liste, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate; individua quindi le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 15 per cento dei voti validi;
    •    individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno l'8 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 15 per cento dei voti validi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;
    •    individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi , alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;
    •    comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4).
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

l) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis.” Con il seguente: “Art. 17-bis. 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 7), facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi assegnati alla circoscrizione tra le liste ammesse in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa per numeri interi successivi, iniziando dal numero 1, sino a concorrenza dei seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
2) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 1), siano stati proclamati eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista regionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 1) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:
2.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 1);
2.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi tra le liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi assegnati la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali regionali a candidati nei collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 1) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali regionali della lista o delle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo.
3) L'Ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista, secondo l'ordine della graduatoria e fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista, compresi quelli che siano stati candidati anche nella lista medesima, ferme restando, in ogni caso, le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 1).
4) Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 3, una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, i predetti seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale ai candidati nei collegi uninominali non eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 1), collegati alla medesima lista e che risultino più in alto nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, numero 2), sino alla decorrenza del totale dei seggi da assegnare ad essa.
5) Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia comunicazione all'Ufficio centrale nazionale »;

m) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. -- 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:
a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4;
b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi del secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.
2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 4). Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 5)».


Art. 3.
(Modifiche alle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n.459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. -- 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui al medesimo comma»;
b) all'articolo 12, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento».


Art. 4.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto, 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione, nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, dei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati e un decreto legislativo per la determinazione, in ciascuna regione, dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La circoscrizione dei collegi si conforma, per quanto possibile, ad unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri di cui alla presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Successivamente alla prima determinazione dei collegi uninominali, si procede alla revisione delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando lo scarto dalla media circoscrizionale supera in eccesso o in difetto il 25 per cento. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato arrotondando all'unità inferiore il quoziente ottenuto dividendo per due il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati su proposta del Ministro dell'interno, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro venti giorni dalla trasmissione. Qualora, nell'adozione dei decreti legislativi, il Governo non intenda conformarsi al parere delle Commissioni parlamentari, il Governo deve inviare al Parlamento, il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri delle Commissioni qualora gli stessi non siano espressi entro il termine previsto.


Art. 5.
(Revisione delle sanzioni relative alle violazioni dei limiti alle spese elettorali dei candidati)

1. All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole «da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni» sono sostituite con le seguenti «da euro cinquantamila a euro duecentomila»;
b) al comma 9 le parole: «per un ammontare pari o superiore al doppio» sono sostituite dalle seguenti «per un ammontare pari o superiore al limite stesso aumentato di un quarto».  


Art. 6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.