Proposta di testo unificato - Relazione Sen. BIANCO

La presente proposta di testo unificato è orientata ad offrire al dibattito in Commissione una base più avanzata di confronto, che tenga conto dei punti di convergenza - non trascurabili - che sono nel frattempo maturati.


In tal senso la presente proposta, lungi dal negare lo spirito e i contenuti delle proposte di riforma già avanzate dal Partito democratico, ha l'obiettivo di dare uno sbocco alla situazione di perdurante impasse del confronto politico e parlamentare sulla riforma del sistema elettorale.

Nel merito, il sistema elettorale che si propone per la Camera dei deputati prevede la suddivisione del territorio nazionale in 309 collegi uninominali, all'interno di 31 circoscrizioni elettorali (quelle vigenti fino alla riforma del 1993).
Il calcolo nazionale e la distribuzione circoscrizionale hanno luogo sulla base del medesimo metodo previsto dalla legge elettorale vigente (la legge n. 270 del 2005).
L'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni avviene dunque secondo l'attuale formula elettorale, che prevede che il premio di maggioranza venga stabilito nazionalmente sulla base delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista e poi ripartito circoscrizione per circoscrizione.


Viene quindi introdotta una soglia di sbarramento al 5 per cento per tutte le liste, indipendentemente dal loro eventuale apparentamento. Si recuperano tuttavia le liste che, pur non avendo superato la soglia nazionale, abbiano conseguito almeno l'8 per cento in cinque circoscrizioni ovvero almeno il 4 per cento nell'ambito di coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 15 per cento dei voti validi, nonché le liste espressione di minoranze linguistiche come nella legislazione vigente.
Il premio di maggioranza è fissato in misura pari al 12,5 per cento dei seggi assegnati sul territorio nazionale, con l'esclusione del seggio attribuito alla Valle d'Aosta, per una quota quindi pari a 76. Il premio viene assegnato alla lista o al gruppo di liste tra loro apparentate che abbia conseguito il maggior numero di voti. Nel caso in cui venga attribuito ad una coalizione, esso è ripartito proporzionalmente fra tutte le liste ammesse al riparto tra quelle apparentate nella medesima coalizione.


L'elettore dispone di un solo voto: votando per il candidato del collegio uninominale vota altresì per la lista collegata al candidato medesimo, senza l'applicazione di alcuno scorporo. La lista collegata a ciascun candidato è stampata sulla scheda accanto al nome del candidato. Si tratta di una lista breve, composta da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi eccedenti il numero dei collegi e comunque non superiore a dieci. Sono vietate candidature indipendenti, non collegate a liste circoscrizionali.


Per individuare quali siano i candidati che risultano eletti, prima di tutto vengono scelti i candidati di ciascuna forza politica che sono risultati vincitori in ciascun collegio uninominale. Per assegnare gli eventuali altri seggi spettanti a ciascuna lista si attinge a due canali: in primo luogo, alla lista breve collegata ai vari candidati nei collegi uninominali; in secondo luogo, laddove residuino ancora dei seggi da assegnare, alla graduatoria dei candidati migliori perdenti nei collegi uninominali della medesima forza politica.
Qualora ad una lista spetti in una determinata circoscrizione un numero di candidati inferiore ai collegi uninominali vinti da candidati ad essa collegati, i seggi corrispondenti rimangono assegnati a quella lista e i seggi rimanenti vengono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste della medesima circoscrizione.

Del tutto omogenee, per quanto compatibili, sono le modalità proposte per l'elezione del Senato della Repubblica.
In tal caso, il territorio nazionale è suddiviso in 155 collegi uninominali, costituiti all'interno delle attuali circoscrizioni regionali.
Il calcolo dei seggi da attribuire a ciascuna lista è effettuato a livello regionale, nel rispetto dell'articolo 57 della Costituzione, e avviene sulla base del modello d'Hondt.
Come per la Camera dei deputati, viene introdotta una soglia unica di sbarramento al 5 per cento per tutte le liste a livello nazionale, sia che si presentino apparentate, sia che si presentino da sole. Si recuperano tuttavia le liste che, pur non avendo superato la soglia nazionale, abbiano conseguito almeno l'8 per cento in tre regioni ovvero almeno il 4 per cento nell'ambito di coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 15 per cento dei voti validi, nonché quelle espressione di minoranze linguistiche come nella legislazione vigente.
Il premio di maggioranza è pari al 12,5 per cento dei seggi assegnati sul territorio nazionale, con l'esclusione del seggio attribuito alla Valle d'Aosta, per una quota quindi pari a 37. Viene assegnato alla lista o alla coalizione di liste tra loro apparentate che abbia conseguito il maggior numero di seggi e viene ripartito proporzionalmente fra tutte le liste apparentate e poi redistribuito nelle regioni sulla base dei risultati registrati in ciascuna di esse.
Analogamente al sistema previsto per la Camera dei deputati, l'elettore dispone di un solo voto: votando per il candidato del collegio uninominale vota altresì per la lista collegata al candidato medesimo, senza alcuno scorporo. La lista collegata a ciascun candidato è stampata sulla scheda accanto al nome del candidato. Si tratta di una lista breve, composta da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi eccedenti il numero dei collegi. Sono vietate candidature indipendenti, non collegate a liste circoscrizionali.
L'individuazione dei candidati eletti avviene con le medesime modalità previste per la Camera dei deputati.
Sono eletti, innanzitutto, i vincitori nei collegi uninominali. Ad essi si aggiungono, fino a concorrenza dei seggi da assegnare, i candidati attinti dalla lista regionale e, ove non sufficienti, quelli attinti dalla graduatoria dei candidati migliori perdenti nei collegi uninominali.

Si segnala, infine, l'introduzione - sia alla Camera sia al Senato - di apposite clausole di genere.
Si introduce, in particolare, il vincolo della rappresentanza paritaria di genere nell'ambito del totale delle candidature presentate da una forza politica in ciascuna circoscrizione elettorale (nei collegi uninominali e nella lista circoscrizionale bloccata). A tale vincolo si aggiunge l'obbligo dell'alternanza di genere nella composizione delle liste.