Statuto

STATUTO  DEL

MOVIMENTO ITALIANO "DONNE PER LA DEMOCRAZIA PARITARIA"

Art. 1

E' costituito il Movimento Italiano Donne per la Democrazia Paritaria (MIDD)
Associazione non riconosciuta senza fine di lucro.

Art. 2

L'Associazione si propone una sempre più ampia partecipazione delle donne alla gestione della cosa pubblica ed alla vita politica, sociale ed economica, nonché la diffusione, l'implementazione e la realizzazione delle idee e dei valori legati alla democrazia paritaria, al diritto costituzionale di parità di accesso alla vita politica sociale ed economica per  uomini e donne, alle norme della Costituzione Italiana e di ogni documento, direttiva e raccomandazione, a livello europeo ed internazionale, funzionale alla realizzazione di tale parità, improntate al principio di democrazia e  legalità, con particolare riferimento all'accesso alle cariche elettive ed alla parità sostanziale in ogni settore della vita.

E' altresì scopo della associazione promuovere: i valori della civile convivenza, il conseguimento dei diritti civili per ogni cittadino e cittadina, le forme di welfare più favorevoli alle donne, la lotta ad ogni forma di violenza, con particolare riferimento alla violenza contro le donne  e i minori, il rispetto della legalità, delle istituzioni e della solidarietà tra generi, generazioni e popoli, il conseguimento della piena occupazione femminile.

Ritiene altresì fondamentale  il sostegno alle donne di tutto il mondo, nel loro cammino di affrancamento da ogni forma di povertà, subalternità e discriminazione.

A tale scopo il Movimento Italiano Donne per la Democrazia Paritaria potrà: svolgere opera di diffusione, promozione e propaganda, in tutte le forme consentite, delle proprie idee e dei propri progetti e obiettivi; promuovere e presentare progetti di legge, anche di iniziativa popolare agli organi parlamentari e assembleari nazionali, europei e internazionali, nonché agli enti locali; presentare proprie liste e proprie/i candidate/i nelle competizioni elettorali, stringere accordi con associazioni, anche straniere, che perseguano medesimi obiettivi a qualsiasi livello, con la previsione di proprie sezioni anche all'estero, nel rispetto delle normative locali. Il Movimento intende altresì dotarsi, per un tempo minimo di 10 (dieci) anni dalla data di costituzione,  di organi direttivi caratterizzati  dalla presenza esclusiva delle donne nei ruoli apicali, sia in caso di designazione che di elezione,  ritenendo questo uno dei necessari strumenti di crescita e consolidamento della presenza femminile nei luoghi decisionali, a correzione del forte disequilibrio di genere attualmente presente in ogni settore. Allo scadere dei 10 (dieci) anni si procederà a verifica dell'applicazione dei principi di parità ed alla loro sostanziale efficacia nella sfera politica, economica e sociale, per il proseguimento o la cessazione della norma transitoria per mezzo di delibera della Assemblea Generale.

Art. 3

La sede legale del  Movimento è a Roma, Viale Trastevere n. 230.

Altre sedi operative potranno essere costituite, in Italia e all'estero, compatibilmente con le normative locali, a seguito di richiesta inoltrata al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza di due terzi.

Art. 4

Possono iscriversi al Movimento tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.

Per l'iscrizione è richiesta la presentazione da parte di una/o socia/o ed ottenere l'approvazione del Consiglio direttivo che delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
L'iscrizione s'intende perfezionata con il versamento della quota annua prevista.

Art. 5

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea  Generale delle/dei Socie/i, formata da tutte/i  le/i  componenti l'Associazione;

- Il Segretariato Sociale sulle politiche di genere, gli strumenti di conciliazione e le leggi paritarie;

- Il Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di componenti, tra  15 e 25, tra i quali sono nominati:

* La  Presidente

* La Vice Presidente

* La Segretaria Nazionale

* Le Vice Segretarie in numero massimo di tre di cui una con funzione vicaria

* La Responsabile del Segretariato Sociale

* La Segretaria Organizzativa

* La Tesoriera

- Il Collegio delle Probivire.

Art. 6

L'Assemblea Generale è convocata dalla Segretaria Nazionale ove lo reputi necessario per l'attività da svolgere, o a seguito di delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea stessa ed entro 40 giorni dalla richiesta stessa, senza particolari formalità ma nell'osservanza del diritto di tutte/i i  componenti di essere avvertiti in tempo utile. Nel caso la richiesta di convocazione presentata da un terzo dell'Assemblea non fosse ottemperata dalla Segretaria Nazionale può provvedere il Presidente. L'Assemblea è comunque convocata in via ordinaria una  volta l'anno, con lettera spedita almeno trenta giorni prima della data di riunione. In tali riunioni, ogni tre anni,
l'Assemblea procede alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Art. 7

L'elezione del Consiglio direttivo avviene mediante votazione per scrutinio segreto. Hanno diritto al voto tutte/i le/i  socie/i.

Sono eleggibili, oltre alle consigliere  uscenti,  socie  candidate da almeno un quinto delle/dei componenti l'Assemblea.

Le/i  Socie/i presenti alla votazione esprimono il loro voto indicando sulla scheda i candidati prescelti in un numero non superiore a quello delle consigliere da eleggere. Risultano elette le candidate che abbiano riportato più voti in graduatoria.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è convocato senza formalità dalla Segretaria Nazionale quando lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni quattro mesi.

Il Consiglio Direttivo delibera i merito ai seguenti punti da sottoporre alla Assemblea generale per l'approvazione:

- relazione sulla attività svolta nell'anno;

- programma per l'anno successivo;

- bilancio consuntivo;

- bilancio di previsione.

Per quanto invece di propria competenza:

-  provvede al rinnovo o alla definizione di cariche e ad ogni altra materia di gestione ordinaria.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il volto della Presidente.

La  Presidente è eletta con maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 9

Compiti del Consiglio Direttivo

Elabora e attua le linee programmatiche dell'Associazione;

Delibera l'ammissione di nuovi/e soci/e e ne determina l'allontanamento o le sanzioni in base alle richieste del Collegio delle Probivire;

Istituisce commissioni tematiche di lavoro;

Istituisce sedi territoriali regionali, provinciali e comunali e se richiesto, autorizza la costituzione di circoli costituiti tra soci/e,  a condizione che il loro ordinamento e le loro attività siano compatibili con il presente Statuto;

Nomina al proprio interno:

la Presidente;

la VicePresidente;

la Segretaria Nazionale;

le Vice Segretarie nel numero massimo di tre, di cui una con funzione vicaria.

la Responsabile del Segretariato Sociale;

la Segretaria Organizzativa;

la Tesoriera.

Inoltre il Consiglio provvede al conferimento di deleghe a singoli/e componenti del Consiglio stesso, o a componenti dell'Assemblea Generale  per incarichi specifici.

Delibera, su proposta della Segretaria Nazionale in accordo con la Presidente, eventuali scelte federative temporanee con federazioni o associazioni che perseguano finalità statutarie analoghe, sulla base di progetti condivisi.

Delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 10

Il Consiglio ha facoltà di segnalare al Collegio delle Probivire comportamenti o atti da parte di associati/e che inducano alla esclusione o alla sanzione per gli/le stessi/e.

Art. 11

 Compiti della Presidente

La Presidente svolge un ruolo di garanzia nei confronti di tutte le componenti dell'Associazione.

Promuove l'attività dell'Associazione, di concerto con la Segretaria Nazionale e il Consiglio Direttivo.

Presiede l'Assemblea Generale in assenza della Segretaria Nazionale  e di un presidente eletto.

Nelle sue funzioni è coadiuvata dalla Vice Presidente che la sostituisce in caso di impossibilità o per delega.

Art. 12

Compiti della Segretaria Nazionale

Rappresentanza legale dell'Associazione;

Gestione delle strategie e dei programmi dell'Associazione;

Convocazione del Consiglio Direttivo, nelle forme di cui all'art. 8;

Convocazione dell'Assemblea Generale nelle forme di cui all'art. 8;

Presidenza del Consiglio Direttivo;

Presidenza dell'Assemblea in assenza di un presidente eletto;

Nello svolgimento dei suoi compiti è coadiuvata dalle Vice-segretarie.

Art. 13

Compiti della Responsabile del Segretariato Sociale

Propone al Consiglio Direttivo progetti ed iniziative per la promozione dell'attività dell'Associazione;

Cura la formazione e l'informazione degli/e associati/e  su argomenti di competenza;

Riferisce al Consiglio Direttivo sulle norme e le innovazioni nei settori di competenza;

Opera in coordinamento con la Segretaria Organizzativa per la comunicazione istituzionale interna ed esterna all'Associazione, di concerto con il Consiglio Direttivo.

Art. 14

Compiti della Segretaria Organizzativa

Coordina le attività programmatiche degli organi statutari;

Coordina la tenuta della banca dati e la gestione telematica delle comunicazioni;

Supporta le attività delle sedi territoriali;

Cura la tenuta del libro dei/lle soci/e;

Cura la redazione e la tenuta dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea.

Art. 15

Compiti della Tesoriera

Riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;

Custodia e gestione delle entrate secondo le direttive del Consiglio Direttivo;

Pagamenti delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;

Tenuta dei registri delle entrate e delle uscite;

Predisposizione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo su indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il Collegio delle Probivire è composto da tre componenti, di cui uno con qualifica di Presidente.

Il Collegio delle Probivire è eletto dall'Assemblea su una rosa di 6 (sei) nominativi proposti dal Consiglio Direttivo; al Collegio è demandata la competenza di risolvere eventuali controversie tra associati/e e/o
tra questi e i suoi organi, con giudizio inappellabile.

Per le delibere è necessaria la presenza di due componenti, fra i quali la Presidente.
In caso di parità prevale il voto della Presidente.

Art. 17

Gli/le associati/e sono tenuti/e al versamento della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo, con versamento su conto corrente  dell'Associazione o alla Tesoriera.

Art. 18

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

Dalle quote associative;

Dai contributi di privati, enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private, organismi nazionali e internazionali,
da eventuali lasciti o eredità.

Art. 19

Lo Statuto dell'associazione può essere modificato con delibera di almeno la metà del Consiglio Direttivo; la richiesta di modifica può essere avanzata anche da un minimo di 20 (venti) iscritti/e.

Art. 20

In temporanea deroga alle disposizioni  precedenti il Consiglio Direttivo, la Presidente, la Segretaria Nazionale, la Responsabile del Segretariato Sociale, la Segretaria Organizzativa, la Tesoriera sono elette per la prima volta in sede di atto costitutivo dell'Associazione e restano in carica fino alla convocazione della prima assemblea generale.

Art. 21

Il presente Statuto resterà in vigore sino alla prima Assemblea Generale.

 

F.to: Rita CAPPONI - Antonella TRAVERSI - Luisa RIZZITELLI - Donata LEMBO –

 

Loredana PESOLI - Daniela CONTI - Giuseppa ARENA - Antonio MATELLA Notaio